Glossario Leasing

A
- AMMORTAMENTO
- È un procedimento di ripartizione del costo di un bene lungo la vita del bene stesso.
- AMMORTAMENTO FISCALE
- Quote di ammortamento ammesse in deduzione dal reddito di imposta (artt. 68 e 68 Testo Unico Imposte sui Redditi).
- ANTICIPO
- È la parte del corrispettivo della locazione finanziaria versata dal cliente al momento della stipula del contratto. L'anticipo è calcolato in percentuale sul valore del bene o come numero di canoni. Viene anche chiamato "Canone alla stipula" o "Canone alla firma". Vedi anche Maxi-canone.
- ASSICURAZIONE DEL BENE CONCESSO IN LEASING
- Solitamente per il bene concesso in leasing è prevista una copertura assicurativa, resa obbligatoria dalle norme contrattuali. Tale copertura riguarda i rischi di responsabilità civile e per i danni subiti. L'assicurazione deve essere ottenuta direttamente dal cliente con vincolo a favore della società di leasing. Quest'ultima può fornire, per alcune tipologie di beni, una copertura assicurativa contro i rischi per danni (e quindi non per responsabilità civile) a costi spesso convenienti per il cliente. Spesso nel caso in cui i beni siano veicoli, natanti e aeromobili la copertura assicurativa è a cura e spese del cliente, con polizza vincolata a favore della società di leasing; viceversa, nel caso di beni mobili non registrati e di beni immobili può essere a carico del cliente o della società di leasing; sempre a seconda degli accordi intervenuti.
- AVVISO
- Nell'avviso sono contenute le principali norme relative alla trasparenza. Esso ha la finalità di informare la Clientela in merito ai diritti ed agli strumenti di tutela previsti in suo favore.
- AUTO (LEASING)
- Vedi Leasing Auto Credipass
B
- BENE
- È l'oggetto del contratto di leasing. Scelto dal cliente, viene ordinato dalla società di leasing al fornitore dopo la stipula del contratto di locazione finanziaria. La consegna del bene al cliente segna l'inizio della locazione finanziaria (vedi Decorrenza del contratto di leasing.
- BUILD (LEASING)
- Vedi Leasing Build Credipass
C
- CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA
- È il corrispettivo periodico che il cliente deve corrispondere alla società di leasing. L'importo può rimanere costante per tutta la durata del contratto ("Contratto a tasso fisso") o variare in relazione all'andamento dei parametri presi come base di riferimento ("Contratto a tasso variabile"). Vedi Indicizzazione. Ai fini dell'applicazione dell'IVA, il canone rappresenta il corrispettivo per una prestazione di servizi (utilizzo dei beni e servizi accessori connessi, ad esempio assicurazione, manutenzione, ecc.) e, pertanto, è assoggettato ad imposta (l'aliquota usualmente applicata è pari al 20%).
- CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
- Nel caso di cessazione anticipata il contratto cessa di avere efficacia prima della sua scadenza naturale. Le cause che possono condurre a una cessazione anticipata sono molte, alcune già previste dal contratto. Generalmente si tratta di casi in cui l'Utilizzatore si rende inadempiente rispetto ad alcuni obblighi contrattuali (pagamento dei canoni, uso non corretto del bene, ecc.). La cessazione anticipata può anche essere chiesta dall'Utilizzatore; in questo caso, però, la società di leasing è libera di acconsentire o meno alla richiesta.
- CESSIONE DEL CONTRATTO
- Il termine sta ad indicare il trasferimento del contratto a uno dei contraenti se ne sostituisce un altro.
In assenza di diverse disposizioni, il contratto di leasing può essere ceduto da ciascuna delle parti. In genere è previsto che la società di leasing possa cederlo senza limitazioni, mentre l'Utilizzatore deve ottenere il preventivo assenso del concedente (vedi definizione di Concedente).
- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- È un tipo di clausola con la quale, all'atto della stipulazione di un contratto, le parti convengono che quest'ultimo si annulli (vedi Risoluzione contrattuale se una determinata obbligazione contrattuale non verrà rispettata.
- CONCEDENTE
- Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, concedente è la società di leasing che procede all'acquisto del bene scelto dal cliente, e ne conserva la proprietà sino al momento dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto. Una volta si usava il termine "locatore", ma è sempre più in disuso.
- CONCESSIONARIA
- Più spesso definita "parte utilizzatrice/utilizzatore", altro non è che l'utilizzatore del bene concesso in leasing, ovvero il cliente.
- CONTRATTO
- È un documento che definisce il rapporto tra le parti. Il contratto è redatto per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali, è consegnata al Cliente.
- CORPORATE LEASING CREDIPASS
- È l'offerta leasing (vedi anche: Leasing Finanziario). Si rivolge alle imprese, alle quali viene concessa la possibilità scegliere il fornitore e il tipo di attrezzatura adatta a specifiche esigenze. Il ventaglio di Corporate abbraccia un'ampia gamma di prodotti per il credito, selezionati tra le migliori proposte delle più importanti banche italiane ed estere:
- Auto: finanzia l'acquisto di veicoli per utilizzo personale o aziendale
- Build: per l'acquisto di immobili realizzati o in fase di realizzazione
- Impresa: rivolto ai beni strumentali, nuovi o usati
D
- DECORRENZA DEL CONTRATTO DI LEASING
- Normalmente la locazione finanziaria decorre (inizia) dalla consegna dei beni al cliente. A partire da quel momento il cliente deve procedere a corrispondere alla società di leasing l'importo dei canoni secondo le scadenze prestabilite.
- DOCUMENTO DI SINTESI
- È il documento che riporta la sintesi delle condizioni economiche e le clausole contrattuali. Accompagna il contratto e le comunicazioni periodiche.
- DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING
- Periodo di tempo compreso tra l'inizio e la fine della locazione. Tale periodo è sempre indicato espressamente fra le condizioni del contratto. Affinché il canone di leasing sia deducibile, è indispensabile che la durata del contratto di leasing sia almeno uguale alla metà del periodo di ammortamento applicato dal cliente in caso di acquisizione diretta della proprietà del bene medesimo.
F
- FACTORING
- È una forma di contratto di matrice anglosassone. Con il factoring un soggetto (cedente) si impegna a cedere tutti i crediti, presenti e futuri, scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto (factor) il quale, dietro corrispettivo, si impegna a sua volta a fornire una serie di servizi. Questi possono riguardare la contabilizzazione, la gestione, la riscossione dei crediti ceduti oppure la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero il finanziamento dell'imprenditore cedente, sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.
La cessione può avvenire in due modi differenti:
- Pro solvendo: si lascia al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei crediti ceduti
- Pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente
- FACTORING CREDIPASS
- È l'offerta factoring di Credipass. Per la gestione ottimale dei flussi di cassa l'azienda può trasferire tutto o parte del suo credito commerciale ad un impresa specializzata (factor). Il factor affianca l'impresa per una crescita sana e sostenibile fornendo strumenti finanziari e di garanzia contro i rischi di insolvenza.
- FIDEJUSSIONE (LEASING)
- È una garanzia personale che la società di leasing può chiedere all'utilizzatore a fronte della sottoscrizione del contratto. Può essere rilasciata anche da un terzo.
- FINANZIAMENTO
- Consiste in un prestito accordato dal finanziatore al richiedente. Può essere concesso sotto varie forme (mutuo, scoperto di conto corrente, leasing, ecc.) e per durate diverse. Il corrispettivo per il finanziamento è rappresentato da interessi calcolati in base alla vita del prestito.
- FINE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
- Trattasi della scadenza naturale della locazione finanziaria, identificabile calcolando la durata a partire dalla data di decorrenza. Alla scadenza del contratto si verifica l'acquisto finale del bene da parte del cliente oppure la restituzione del bene medesimo oppure, sull'accordo delle parti, la proroga della locazione finanziaria.
- FOGLIO INFORMATIVO
- Riporta informazioni dettagliate sull'intermediario e sui tassi, spese, oneri ed altre condizioni contrattuali, compresi i rischi tipici dell'operazione o del servizio.
- FORNITORE
- È il soggetto che vende il bene alla società di leasing. Viene scelto dal cliente.
- FULL LEASING
- Particolare forma di leasing che prevede, accanto alla locazione del bene vero e proprio, anche la fornitura di una serie di servizi accessori relativi al bene (manutenzione, assistenza, assicurazione, ecc.). È particolarmente diffuso nel leasing automobilistico. Vedi anche Leasing Auto Credipass.
I
- IMPRESA (LEASING)
- Vedi Leasing Impresa Credipass
- INDENNITÀ DI MORA
- Nei contratti che prevedono pagamenti a scadenze prefissate, come il leasing, l'indennità di mora rappresenta una penalità a carico del debitore che ritarda il pagamento. La misura dell'indennità deve essere specificata già nel contratto.
- INDICIZZAZIONE
- È il processo di adeguamento del corrispettivo del leasing all'andamento di un parametro finanziario di riferimento. Quest'ultimo è scelto dalle parti e regolamentato nel contratto da una specifica clausola.
- INTERESSI DI MORA
- Sono interessi dovuti dal cliente in ogni ipotesi di ritardato o mancato adempimento di qualsiasi obbligazione di natura pecuniaria derivante dal contratto. La somma dovuta dal cliente a titolo di interessi di mora è determinabile applicando il tasso indicato nel contratto alla somma capitale non pagata per tutta la durata del ritardo.
- ISTRUTTORIA (LEASING)
- È un iter attraverso il quale la società di leasing valuta gli elementi forniti dal richiedente così da pervenire alla formulazione della proposta contrattuale.
L
- LEASE-BACK
- Detto anche "Sale and lease back", è un'operazione in base alla quale un soggetto vende il bene alla società di leasing e questa concede lo stesso bene in locazione finanziaria al soggetto venditore. In pratica, il Lease-back altro non è che un'operazione di leasing in cui il cliente funge anche da fornitore.
- LEASING FINANZIARIO (O LOCAZIONE FINANZIARIA)
- Con il contratto di locazione finanziaria la società di leasing si obbliga ad acquistare, o a far costruire, un bene scelto dal cliente, che lo riceve in uso assumendosene tutti i rischi, anche di perimento (rovina), per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo periodico. Tale corrispettivo tiene conto del costo del bene sostenuto dalla società di leasing, della durata del contratto e del prezzo fissato per l'eventuale acquisto finale da parte del cliente.
- LEASING DI CREDIPASS
- Vedi: Corporate Leasing Credipass
- LEASING AUTO CREDIPASS
- È l'offerta di Credipass per l'acquisto di auto e veicoli di qualsiasi tipo: nuovi, usati od importati, da parte di privati, amministratori, liberi professionisti, e imprenditori. È possibile scegliere fra rate mensili, bimestrali o trimestrali senza alcun altro impegno sui canali bancari tradizionali. Inoltre con Credipass non c'è alcun immobilizzo di capitali e nessuna garanzia ipotecaria. E in più l'approvazione è immediata e il pagamento del fornitore avviene subito (entro 48 ore).
- LEASING BUILD CREDIPASS
- È l'offerta leasing di Credipass rivolta alle piccole/medie imprese e ai liberi professionisti che necessitano di immobili commerciali, artigianali ed industriali già realizzati o in fase di realizzazione. Il finanziamento Leasing Build è ottenibile senza alcuna garanzia ipotecaria sui beni e garantisce la deducibilità fiscale dei canoni di leasing ad un ritmo superiore rispetto a quanto previsto dagli ammortamenti di un bene di proprietà.
- LEASING IMPRESA CREDIPASS
- È l'offerta Leasing di Credipass per l'acquisto di beni strumentali nuovi o usati, esclusi hardware, software e cablaggi. È rivolto ai liberi professionisti e agli autonomi. Dal momento della stipula bastano pochi giorni per ottenere l'intera somma necessaria; inoltre il Leasing Impresa permette di ottenere dei piani finanziari con strutture modulabili a seconda dei flussi di cassa stagionali. In più è inclusa un'assistenza per ottenere l'accesso ad agevolazioni regionali e nazionali.
- LEASING NAUTICO (O LEASING NAVALE)
- Si tratta del leasing applicato alle imbarcazioni nuove o usate, costruite o da costruire, da lavoro o da diporto.
- LEASING NAUTICO CREDIPASS
- Credipass offre un Leasing Nautico rivolto alle aziende e pensato per un utilizzo personale, con possibilità di scelta tra rate mensili, bimestrali o trimestrali. Non sono previsti né immobilizzo di capitali né garanzia ipotecaria sui beni.
- LEASING OPERATIVO
- È una forma di leasing che non prevede l'opzione per l'eventuale acquisto finale del bene da parte del cliente (vedi anche Riscatto del bene).
M
- MAXICANONE
- È l'importo iniziale (anticipo) richiesto dalla società di leasing alla firma del contratto. In genere corrisponde a una percentuale del valore del bene locato.
N
- NAUTICO (LEASING)
- Vedi Leasing Nautico Credipass
O
- OBSOLESCENZA
- Logorio economico che un cespite (fonte di reddito, costituita per esempio da un macchinario o da una attrezzatura) subisce nel tempo per effetto del progresso tecnologico, distinta dal logorio fisico del bene, dovuto soprattutto al suo utilizzo per processo produttivo.
- OFFERTA LEASING DI CREDIPASS
- Vedi: Corporate Leasing Credipass.
- ONERI ACCESSORI (O COMMISSIONI PER SERVIZI ACCESSORI)
- Sono commissioni applicate alla clientela per la gestione di particolari servizi, quali la cessione del contratto, l'invio di copie di documenti, le variazioni anagrafiche (indirizzo e denominazione sociale), le variazioni delle modalità di pagamento o di banca d'appoggio, etc...
- OPZIONE DI ACQUISTO FINALE
- È la facoltà di acquistare il bene alla scadenza del contratto di leasing riconosciuta contrattualmente al cliente. Solitamente tale facoltà deve essere esercitata con un preavviso, anch'esso contrattualmente stabilito.
- ORDINE AL FORNITORE
- È il documento con cui la società di leasing propone al fornitore scelto dal cliente l'acquisto del bene oggetto del contratto. In esso sono descritti il bene e le sue caratteristiche con indicazione dei termini e delle modalità di consegna e pagamento. L'emissione dell'ordine di acquisto è normalmente autorizzata dal cliente contestualmente alla firma del contratto di leasing. Ad esso seguono l'accettazione da parte del fornitore, la consegna e, se previste, l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura.
P
- PERIODICITÀ
- È la frequenza mediante la quale devono essere pagati i canoni che, comunemente, possono essere mensili, bimestrali, trimestrali, etc... Nei contratti di leasing la scelta corretta della periodicità è utile per riequilibrare il pagamento dei canoni ai flussi di incasso del cliente.
- PLUSVALENZA PATRIMONIALE DA CESSIONE
- Si tratta del maggior valore ottenuto in sede di vendita di beni strumentali dell'impresa rispetto ai loro valori netti contabili. È determinato dalla differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita di beni diretti e il loro costo di acquisto non ancora ammortizzato.
- PRELOCAZIONE
- È la fase iniziale del contratto di leasing di immobili o beni industriali da costruire. Questa tipologia contrattuale prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, detto "Canone di prelocazione", per le prestazioni preliminari ed accessorie eseguite dalla concedente per conto dell'utilizzatore fino alla realizzazione dell'opera; a costruzione ultimata inizia la normale decorrenza dei canoni di leasing.
- PREZZO (VALORE) DI RISCATTO
- Il prezzo di riscatto è la somma che l'Utilizzatore deve versare al Concedente per poter diventare proprietario del bene a fine locazione. Il suo importo è stabilito contrattualmente.
- PRIVACY
- Per privacy si intende l'insieme dei diritti di ogni soggetto (persona fisica o giuridica) alla tutela della riservatezza dei propri dati personali e di quelli dei soggetti che rappresenta.
- PROROGA DEL CONTRATTO DI LEASING
- Possibilità di prolungamento del contratto originario, giunto a scadenza, eventualmente concessa dalla società di leasing al cliente.
R
- RENDICONTO
- È il documento che contiene tutti i movimenti, ovvero le cifre addebitate o accreditate a qualsiasi titolo, ed ogni altro dettaglio rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.
- RICEVUTA BANCARIA (Ri.ba.)
- Documento emesso dalla società di leasing per l'incasso dei canoni di locazione.
- RID (RAPPORTI INITERBANCARI DIRETTI)
- Modalità interbancaria di pagamento e incasso standard. Tramite modulo apposito, il cliente di una banca indica a questa di bonificare in via continuativa (senza cioé bisogno di una autorizzazione per ogni rata) un soggetto (nel caso specifico la società di leasing) per la cifra di volta in volta richiesta. La principale differenza rispetto all'ordine di bonifico continuativo è data dal fatto che è il creditore (in questo caso la società di leasing) ad indicare di volta in volta alla banca la cifra da bonificare; ciò permette di gestire anche cifre variabili (per esempio canoni indicizzati). Si tratta di un sistema di incasso molto pratico che evita al cliente di dover andare in banca ogni mese.
- RISCATTO DEL BENE
- Vedi anche Opzione di eventuale acquisto finale. Con il termine "riscatto" si intende l'acquisto finale del bene che il cliente effettua a seguito dell'esercizio della relativa opzione, oppure, talvolta, il prezzo fissato nel contratto di locazione finanziaria per l'acquisto finale stesso.
- RISCATTO ANTICIPATO
- Si tratta dell'esercizio anticipato, da parte del cliente, della facoltà di acquistare il bene oggetto della locazione finanziaria (l'acquisto, come precisato alla voce "Opzione di eventuale acquisto finale" può avvenire soltanto alla naturale scadenza del contratto). È una facoltà che normalmente non viene contemplata nel contratto di locazione finanziaria; dietro richiesta del cliente la società di leasing può comunque concedere al cliente di acquistare anticipatamente il bene, con ciò estinguendo il leasing. L'estinzione avviene dietro corresponsione da parte del cliente di un prezzo di vendita del bene, calcolato generalmente in funzione:
- dei flussi finanziari contrattualmente previsti non ancora scaduti alla data della richiesta
- dell'accensione da parte della società di leasing di finanziamenti per l'operazione ed ha svolto attività per la gestione del contratto i cui costi avrebbe ammortizzato in un tempo più lungo. I finanziamenti accesi devono essere estinti
- del cosiddetto "lucro cessante", cioè del mancato guadagno
Per queste ragioni il prezzo di vendita in caso di riscatto anticipato è di norma più elevato del debito residuo in linea capitale implicito nel contratto.
- RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- È l'annullamento del contratto dovuto a inadempimento di una delle parti. Alcune cause di risoluzione possono essere già previste nel contratto (vedi Clausola risolutiva espressa).
S
- SPESE DI ISTRUTTORIA
- Sono le spese di avvio dell'operazione che si devono pagare di norma alla stipula contrattuale. Tendono a remunerare l'attività svolta dalla società di leasing per l'esame del rischio di credito e a rimborsare, almeno parzialmente, le spese vive sostenute per l'accensione del rapporto.
- STATO AVANZAMENTO LAVORI
- È la terminologia tecnica che indica la progressione delle fasi di costruzione di immobili o beni industriali. Pur riferendosi alla copertura finanziaria delle fasi della costruzione è affiancato dalla decorrenza di veri e propri canoni di leasing, e non da canoni di prelocazione (vedi: Prelocazione).
T
- TAEG (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE)
- È l'indicatore percentuale del costo complessivo del credito per il cliente; il TAEG comprende anche le spese accessorie. Nel caso specifico del leasing al consumatore la società di leasing deve obbligatoriamente indicare il TAEG.
- TAN (TASSO ANNUO NOMINALE)
- Indica il costo effettivo globale del finanziamento per l'utilizzatore che tiene conto anche degli oneri accessori.
- TRASPARENZA
- La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario.
U
- UTILIZZATORE
- È il soggetto che, dopo aver scelto il bene e individuato il fornitore, riceve in uso il bene medesimo assumendosene tutti i rischi, anche di perimento (rovina), per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo. In pratica con il termine "utilizzatore" si intende il cliente. Una volta si usava la parola "conduttore" per descrivere tale soggetto, ma ora è sempre più in disuso.
V
- VARIAZIONI ANAGRAFICHE
- Con questo termine si intende qualsiasi cambiamento negli elementi che identificano il cliente (ragione sociale, sede principale, sede secondaria, capitale sociale, partita I.V.A., etc...). Qualsiasi variazione anagrafica deve essere comunicata tempestivamente per iscritto alla società di leasing.
- VERBALE DI CONSEGNA
- È un verbale redatto congiuntamente dal Fornitore e dall'Utilizzatore all'atto del ritiro o della consegna del bene oggetto del contratto di leasing. Il verbale serve ad attestare che il bene è quello richiesto dall'utilizzatore e che presenta le caratteristiche volute.
- VINCOLO ASSICURATIVO
- Nei contratti di assicurazione rappresenta l'obbligo assunto dalla compagnia assicuratrice di non effettuare modifiche contrattuali o risarcimenti per sinistri senza l'autorizzazione della società a favore del quale il vincolo è costituito.